PAGAMENTI ELETTRONICI: FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE AL 01/07/2020

La Manovra per il 2020 salvo intese, ovverosia la bozza non definitiva e rivedibile della Finanziaria 2020  approvata nell’ottobre 2019, aveva previsto l’introduzione di diversi provvedimenti, volti ad incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici al fine di combattere l’evasione e le frodi fiscali, che sarebbero dovuti entrare in vigore nel corso del 2020. Più in particolare, per quel che rileva in questa sede:

- abbassamento del tetto per il pagamento in contanti da Euro 3.000,00 ad Euro 2.000,00 (con ulteriore dimezzamento nel 2022);

- sanzione di natura amministrativa pari a Euro 30,00 oltre al 4% del valore della transazione nei confronti dell’esercente obbligato a dotarsi del terminale pos (commercianti, artigiani, attività di ristorazione, professionisti, attività ricettive) che si rifiuti di accettare il pagamento elettronico;

- lotteria degli scontrini;

- obbligo di pagamento tracciabile dal 01 gennaio 2020 per godere di detrazioni fiscali per le seguenti categorie di spesa: (i) Visite mediche specialistiche (ii) Interessi passivi mutui prima casa (iii) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale (iv) Veterinarie (v) Funebri (vi) Frequenza scuole e università (vii) Assicurazioni rischio morte (viii) Erogazioni liberali (ix) Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi (x) Affitti studenti universitari (xi) Canoni abitazione principale (xii) Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza (xiii) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La Legge Finanziaria 2020, nella suo testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2019, ha visto, però, diverse modifiche ed integrazioni sostanziali, susseguita da ulteriori novità emanate a seguito della crisi epidemiologica.

Fermo restando l’abbassamento del tetto per l’uso del contante in vigore dal 01 luglio 2020 e l’obbligo di pagamento tracciabile per le spese di cui sopra dal 01 gennaio 2020, particolare rilevanza ha avuto l’abrogazione delle sanzioni per gli esercenti che rifiutano il pagamento elettronico.

Tale abrogazione è dovuta al fatto che non è stato raggiunto un protocollo di intesa per la riduzione né del costo per l’acquisto del pos né delle commissioni delle transazioni in favore degli esercenti. Pertanto, allo stato, come richiesto da alcune forze politiche, l’irrogazione delle sanzioni non dovrebbe essere introdotta fino a quando non verrà siglato siffatto accordo.

A fronte di questa modifica, al fine di incentivare l’attivazione dei pos per le categorie interessate dall’obbligo gli esercenti il Legislatore ha introdotto - sempre con decorrenza 01 luglio 2020 – , in favore delle categorie di soggetti obbligate a dotarsi del terminale pos e sopra richiamate, un credito di imposta del 30% sulle commissioni applicate dalle banche e dai circuiti ai pagamenti elettronici per tutti coloro che fatturano fino ad Euro 400.000 all'anno.

Ciò comporta, però, un problema di coordinamento con le ulteriori novità in materia di lotta all’evasione e tracciabilità dei pagamenti.

Da un lato, il recente Decreto Rilancio ha posticipato l’introduzione della “lotteria degli scontrini” al 01 gennaio 2021, a causa delle difficoltà di distribuzione e attivazione dei necessari registratori telematici dovute alla crisi epidemiologica, con conseguente slittamento anche delle relative sanzioni; dall’altro, invece, continuano a sussistere alcune criticità sul tema delle detrazioni fiscali in caso di pagamenti non tracciabili.

Se, infatti, l’art. 15 del DL 179/2012 – convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 – ha introdotto l’obbligo per i commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici con carte di debito e credito, ma non vi sono sanzioni laddove tali figure professionali non ne siano dotati, quali sono le tutele per il Consumatore? Come può il Consumatore godere di detrazioni fiscali nel caso in cui non possa effettuare pagamenti elettronici?

Al momento, attesa l’abrogazione delle sanzioni per la mancata adozione del pos e non essendoci altri strumenti per coercire l’esercente, per ottenere tali detrazioni il Consumatore si vedrà costretto a pagare l’importo dovuto con assegno o tramite bonifico.

Dal momento che, però, l’impossibilità di procedere al pagamento immediato dipende da una mancanza dell’esercente, il Consumatore ha la facoltà – come in tutti i casi di rifiuto di pagamento elettronico - di pagare successivamente la prestazione, in quanto il ritardo è giustificabile e, quindi, non produttivo né di interessi né di ulteriori aggravi.

In ogni caso, si precisa che, qualora il Consumatore ritenga che la mancata accettazione di pagamenti elettronici dipenda dalla volontà di non emettere scontrini fiscali, egli potrà valutare se segnalare l’accaduto alla Guardia di Finanza, chiamando il 117 o trasmettendo un modulo reperibile sul relativo sito web (http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/modulistica/esposto-denuncia-e-querela/moduli/esposto-per-violazioni-per-mancato-rilascio-di-doc.pdf), oppure, in alternativa, all’Agenzia delle Entrate. Tale segnalazione non è comunque obbligatoria.

In conclusione, dunque, attualmente l’unica “sanzione” per il professionista ed il commerciante per tale omissione sembrerebbe essere esclusivamente l’eventuale perdita della clientela.

Si attende, quindi, la Legge Finanziaria 2021 per verificare se e come il Legislatore vorrà disciplinare la materia, quali eventuali ulteriori incentivi o sanzioni vorrà introdurre al fine di invogliare professionisti e commercianti ad adottare il pos, e, soprattutto, quali tutele verranno riconosciute ai Consumatori.

 

 

© Studio Legale Basilico Venturini | 29 Jun, 2020