PENSIONE DI REVERSIBILITA’: LA RIPARTIZIONE TRA CONIUGE DIVORZIATO E CONIUGE SUPERSTITE

Molto spesso accade che, dopo la fine del matrimonio, dopo aver trascorso un primo periodo di smarrimento, si riesca ad iniziare una nuova relazione sentimentale e, perché no, convolare successivamente a nuove nozze.

Ma cosa accade nel caso in cui si verifichi il decesso del coniuge divorziato, successivamente risposato e medio tempore divenuto pensionato? Spetta anche al consorte divorziato la pensione di reversibilità o è un diritto esclusivo del coniuge superstite?

Anzitutto, sembra opportuno evidenziare come il coniuge divorziato, per poter avere diritto al trattamento di reversibilità, debba essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare di assegno divorzile;

- non essere convolato a nuove nozze;

- il rapporto di lavoro da cui consegue il trattamento pensionistico deve avere avuto inizio in un momento precedente alla sentenza di divorzio.

Una volta verificata la sussistenza di tali condizioni, come si fa a ripartire la pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite? Quali sono, nel dettaglio, i criteri di ripartizione?

Proprio sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza 26651/2021, indicando i diversi criteri utili per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite che dovrà essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche sulla base di ulteriori elementi, ed in particolare “la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”.

Ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, devono, dunque, essere ponderati ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra cui la durata delle convivenze prematrimoniali – senza mai confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale - , l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi diritto, “rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”.

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© Studio Legale Basilico Venturini | 11 Oct, 2021